ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222

La SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ, così come previsto dall'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, sia per gli edifici di civile abitazione che per altre destinazioni (commerciale, uffici, artigianale, industriale, ecc.), nonchè la conformità dell'opera al progetto presentato.

QUANDO PRESENTARLA: viene presentata dal soggetto titolare del Permesso di Costruire/DIA/SCIA (o loro successori o aventi causa) al competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

  1. a) nuove costruzioni;
  2. b) ricostruzioni e sopraelevazioni, totali o parziali;
  3. c) interventi sugli edifici che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici.

La segnalazione certificata deve essere presentata, su apposito modulo disponibile sul sito internet, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222;
  • D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005 e successivo D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006;
  • D.M. (svil.econ.) n. 37 del 22.01.2008;
  • Legge n. 13 del 09.01.1989, L.R. N. 6 del 20.02.1989 e D.M. n. 236 del 14.06.1989;
  • Ex Legge n.  1086/1971;
  • D.M. 16.02.1982;
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